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1. Il Governo è delegato a  emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore della presente legge,  uno  o  più  decreti  legislativi  per  il  riordino  degli  uffici  centrali  e  di  quelli  periferici  dei ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)  Con  riferimento  all’amministrazione  centrale  e  a  quella  periferica:  riduzione  degli uffici  e  del  personale  destinati  ad  attività  strumentali  e  correlativo  rafforzamento degli  uffici  che  erogano  prestazioni  ai  cittadini  e  alle  imprese;  definizione  del numero  massimo  di  uffici  dirigenziali,  in  rapporto  al  numero  di  dipendenti  e  alla popolazione residente nei relativi territori; possibilità di gestione unitaria dei servizi strumentali,  attraverso  la  costituzione  di  uffici  comuni  e  previa  l’eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui;  
b)  Con riferimento alla sola amministrazione centrale: riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei ministri e dei sottosegretari, con definizione delle relative risorse finanziarie  da  parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri;  eliminazione  degli uffici  ministeriali  le  cui  funzioni  si  sovrappongono  a  quelle  delle  autorità indipendenti;
c)  Con  riferimento  alle  Prefetture-Uffici  territoriali  del  Governo:  razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione  del  numero,  il  rafforzamento  dell’esercizio  delle  funzioni  di coordinamento  delle  Prefetture-Ufficio  Territoriale  del  Governo  con  sede  nel capoluogo  di  regione,  il  conferimento  di  ulteriori  compiti  e  attribuzioni  di collaborazione interistituzionale, la  semplificazione delle procedure amministrative di competenza anche mediante l’erogazione telematica dei servizi, l’individuazione di  ambiti  territoriali  correlati  all’esercizio  delle  funzioni  sulla  base  di  indicatori  e coefficienti  correlati  all’estensione  territoriale,  alla  popolazione  residente, all’eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità,  agli  insediamenti  produttivi,  alle  dinamiche  socio-economiche,  al fenomeno migratorio;
d)  Con  riferimento  alla  rimanente  amministrazione  periferica:  riarticolazione  degli uffici periferici a livello regionale, con eventuale previsione di ambiti territoriali per l’erogazione  dei  servizi,  anche  in  considerazione  delle  misure  di  attuazione  della legge  7  aprile  2014,  n.  56;  accorpamento,  ove  possibile,  degli  uffici  periferici  di diverse  amministrazioni  e  ridefinizione  della  loro  dimensione  e  degli  ambiti  di operatività;  obbligo  di  gestione  unitaria  di  servizi  strumentali,  compresi  tra  i seguenti:  affari  generali  e  legali,  servizi  finanziari  e  contabili,  acquisti  e  appalti, amministrazione  del  personale,  gestione  del  patrimonio,  servizi  tecnici  e  logistici, sistemi informativi ed informatici.

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