1. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino degli uffici centrali e di quelli periferici dei ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) Con riferimento all’amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; definizione del numero massimo di uffici dirigenziali, in rapporto al numero di dipendenti e alla popolazione residente nei relativi territori; possibilità di gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l’eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui;
b) Con riferimento alla sola amministrazione centrale: riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei ministri e dei sottosegretari, con definizione delle relative risorse finanziarie da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti;
c) Con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, il rafforzamento dell’esercizio delle funzioni di coordinamento delle Prefetture-Ufficio Territoriale del Governo con sede nel capoluogo di regione, il conferimento di ulteriori compiti e attribuzioni di collaborazione interistituzionale, la semplificazione delle procedure amministrative di competenza anche mediante l’erogazione telematica dei servizi, l’individuazione di ambiti territoriali correlati all’esercizio delle funzioni sulla base di indicatori e coefficienti correlati all’estensione territoriale, alla popolazione residente, all’eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno migratorio;
d) Con riferimento alla rimanente amministrazione periferica: riarticolazione degli uffici periferici a livello regionale, con eventuale previsione di ambiti territoriali per l’erogazione dei servizi, anche in considerazione delle misure di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; accorpamento, ove possibile, degli uffici periferici di diverse amministrazioni e ridefinizione della loro dimensione e degli ambiti di operatività; obbligo di gestione unitaria di servizi strumentali, compresi tra i seguenti: affari generali e legali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici.
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