(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)
1. Sono abrogati l’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l’articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l’articolo 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.
3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano titolari di funzioni direttive o semidirettive ovvero di incarichi di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, inclusi il personale delle autorità indipendenti, i professori universitari e i dirigenti medici responsabili di struttura
complessa tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall’art. 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.
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