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(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)
1.  Sono abrogati  l’articolo 16 del decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l’articolo  72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l’articolo 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2.  Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.
3.  Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano titolari di funzioni direttive o semidirettive ovvero di incarichi di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
4.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72,  comma   11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge    6    agosto  2008,  n.  133,  si  applicano  al personale  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,  del  decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  inclusi  il  personale  delle autorità indipendenti, i  professori  universitari  e  i dirigenti medici responsabili di struttura
complessa  tenuto  conto,  con    riferimento    ai    soggetti    che  maturano  i  requisiti  per  il pensionamento  a  decorrere  dal  1°    gennaio  2012,  della  rideterminazione  dei  requisiti  di accesso al pensionamento come disciplinata dall’art. 24, commi 10 e 11,  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.

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