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Vicenza,  2 agosto 2013

COMUNICATO UILPA 


Con la circolare n. 2 del 19 luglio 2013 del Servizio studi e consulenza trattamento del personale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha fornito indicazioni in ordine all’attuazione di quanto disposto con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, entrato in vigore  il  20  aprile  2013,  concernente  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”, emanato in attuazione delle legge delega n. 190/2012.  
Una delle principali novità previste dalla nuova  normativa consiste nell’introduzione dell’istituto dell’accesso  civico,  disciplinato  dall’articolo  5  del  provvedimento.  Attraverso  tale  strumento,  si riconosce  a  chiunque  il  potere  di  esercitare  un  controllo  sull’attività  delle  Pubbliche Amministrazioni. Con l’introduzione di tale istituto, il legislatore ha inteso ampliare i confini del diritto di accesso regolamentato dalla legge n. 241/1990. Sul punto, si ritiene opportuno evidenziare che  “l’accesso  civico”  non  sostituisce  “il  diritto  di  accesso”  di  cui  all’art.  22  della  legge  n. 241/1990, finalizzato alla salvaguardia ed alla tutela dei soggetti portatori di un “interesse diretto, concreto  e  attuale,  corrispondente  ad  una  situazione  giuridicamente  tutelata  e  collegata  al documento al quale è richiesto l’accesso”.  
Tuttavia, esso  introduce una sostanziale metamorfosi  in  tema di  ostensione di  dati detenuti  dalle Pubbliche Amministrazioni; infatti, rispetto al principio di accesso condizionato previsto dalla legge n.  241/1990,  l’innovazione  consiste  nell’aver  conferito  a  tutti  i  cittadini  la  legittimazione  ad accedere  a  dati  e  informazioni  per  i  quali  esiste  l'obbligo  di  pubblicazione,  nell’ambito  del perimetro definito dalle norme in questione.
“L’accesso  civico”  non  è  sottoposto  ad  alcuna  limitazione  relativamente  alla  legittimazione soggettiva  del  richiedente,  non  deve  essere  motivato,  è  gratuito  e  la  richiesta  va  presentata  al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione. Esso riguarda tutte le  informazioni  e  i  dati  che  le  amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  a  pubblicare,  ai  sensi  del decreto legislativo in questione nonché in attuazione delle altre disposizioni vigenti, sul proprio sito web, in un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”.  
La  pubblicazione  di  tali  dati  ed  informazioni  deve  avvenire  tempestivamente,  con  modalità  che consentano una facile consultazione e comprensione degli stessi e in formati che ne consentono la riutilizzazione.  Tali  elementi  vanno  aggiornati  e  mantenuti  per  un  periodo  di  cinque  anni  e comunque finché perdurano gli effetti dell’atto cui si riferiscono.
Nel decreto legislativo sono indicati la natura e la tipologia dei dati per i quali esiste l’obbligo di “trasparenza” e, conseguentemente “l’accesso civico”, citiamo i più significativi: -      le informazioni riguardanti l’organizzazione e le attività istituzionali, con l’indicazione degli uffici e delle loro competenze, dei  dirigenti responsabili e delle  risorse, dei  numeri  di  telefono e delle caselle di posta elettronica;
-       i  dati  e  le  informazioni  concernenti  gli  organi  di  indirizzo  politico:  dall’atto  di  nomina  al curriculum,  dai  compensi  percepiti  a  qualsiasi  titolo  alle  informazioni  patrimoniali  riguardanti proprietà  di  immobili,  di  beni  mobili  e  di  azioni,  dalla  dichiarazione  dei  redditi  agli  eventuali incarichi di amministratore e sindaco di società o altro;
-      le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi  titolo  conferiti,  nonché  di  collaborazione  o  consulenza  (gli  estremi  dell'atto  di conferimento  dell'incarico,  il  curriculum  vitae,   i  dati  relativi  allo  svolgimento  di  incarichi  o  la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento  di  attività  professionali,  i  compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di lavoro,  di  consulenza  o  di  collaborazione,  con  specifica  evidenza  delle  eventuali  componenti variabili o legate alla valutazione del risultato);
-       il  conto  annuale  del  personale  e  delle  relative  spese  sostenute,  nell'ambito  del  quale  sono rappresentati  i  dati  relativi  alla  dotazione  organica  e  al  personale  effettivamente  in  servizio  e  al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico;
-      i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione deve comprendere l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato;
-      gli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico;
-      i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione;
-       i  dati  relativi  all'ammontare  complessivo  dei  premi  collegati  alla  performance  stanziati  e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
-      i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo;
-       i  riferimenti  necessari  per  la  consultazione  dei  contratti  e  accordi  collettivi  nazionali,  che  si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche;
-      i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo;
-      i dati relativi agli enti pubblici, comunque denominati, istituiti e vigilati,  l'elenco delle società di cui le P.A. detengono direttamente quote di partecipazione, l'elenco degli enti di diritto privato;  
-       gli  elenchi  dei  provvedimenti  adottati  dagli  organi  di  indirizzo  politico  e  dai  dirigenti,  con particolare  riferimento  ai  provvedimenti  finali  dei  procedimenti  di   autorizzazione  o concessione,   scelta  del  contraente  per  l'affidamento  di  lavori,  forniture  e  servizi,  anche  con riferimento alla modalità di selezione prescelta, ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche  (per  ciascuno  dei  suddetti  provvedimenti  vanno  pubblicati  il  contenuto,  l'oggetto,  la eventuale spesa prevista).
Di particolare interesse, inoltre, sono gli obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche ovvero gli obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli  indicatori  e  risultati  attesi  di  bilancio,  nonché  dei  dati  concernenti  il  monitoraggio  degli obiettivi, cui seguono quelli relativi ai beni immobili e alla gestione del patrimonio. L’obbligo di pubblicazione  riguarda,  altresì,  i  dati  relativi  ai  controlli  sull'organizzazione  e  sull'attività dell'amministrazione, quelli concernenti i servizi erogati, i tempi di pagamento dell'amministrazione relativamente  agli  acquisti  di  beni,  servizi  e  forniture.  E  ancora  i  regolamenti  ministeriali  o interministeriali,  i  provvedimenti  amministrativi  per  regolare  l'esercizio  di  poteri  autorizzatori, concessori o certificatori nonchè i dati circa l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, i procedimenti amministrativi e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati,  le informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici, i contratti pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture, la pubblicità dei  processi di  pianificazione, realizzazione e valutazione  delle  opere  pubbliche.  Sono,  inoltre,  previsti  obblighi  di  trasparenza  in  materia  di pianificazione  e  governo  del  territori,  informazioni  ambientali,  interventi  straordinari  e  di emergenza, servizio sanitario nazionale. Su questo ultimo punto interessante è la previsione secondo la quale gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di  attesa»,  i  tempi  di  attesa  previsti  e  i  tempi  medi  effettivi  di  attesa  per  ciascuna  tipologia  di prestazione erogata.
Ora spetta a ciascun cittadino il diritto di vigilare sul rispetto di tali obblighi ed esercitare il diritto di  “accesso  civico”!  E’  un  potere  democratico  che  va  esercitato  affinché  sia  reso  conoscibile  e fruibile quanto finora “non era dato sapere”…. Si accenda la luce, per favore!

Allegati:
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