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Circolare Ministero, Interno, 21/07/2017 n° 300/A/5620/17/144/5/20/3

Alcool e droga, caschi protettivi, cinture di sicurezza, seggiolini per bambini, uso di cellulari e smartphone alla guida

Questi gli argomenti cardine della Direttiva emanata il 21 luglio scorso dal Ministro dell’Interno, Marco Minniti, col chiaro intento di contrastare il fenomeno delle vittime sulle strade e perseguire uno dei più dignitosi obiettivi comunitari: la riduzione del 50% del numero dei morti a causa dei sinistri stradali.

Il provvedimento, indirizzato a Prefetti, Questori, e Dirigenti della Polizia Stradale, detta istruzioni per il contrasto degli incidenti, attraverso l’intensificazione dei controlli. 

Quanto alla velocità, viene richiamata la normativa di rango secondario già in vigore (direttiva 14 agosto 2009), e le istruzioni operative allegate al nuovo provvedimento, redatte dal Ministero emanante d’intesa con quello dei Trasporti, che “sostituiscono, rinnovano ed adeguano” al progresso tecnologico e alle modifiche normative sopravvenute, le istruzioni già allegate alla circolare del 2009, fornendo risposte ai quesiti in tema di taratura degli apparecchi di rilevamento della velocità, specie a seguito della controversa pronuncia della Corte costituzionale del 18 giugno 2015, n. 113

Nelle predette istruzioni viene precisato che il dispositivo “Tutor” può controllare la velocità media anche su tratti dove per situazioni transitorie (cantieri e pioggia) il limite di velocità risulta differenziato, tuttavia in queste ipotesi l’eccesso di velocità dovrà essere calcolato rispetto al limite più alto. 

Le istruzioni in esame forniscono inoltre puntuali delucidazioni in tema di postazioni fisse e mobili, dalle istruzioni operative all’individuazione dei tratti di strada in cui è consentito il controllo, fino alle modalità di accertamento delle eventuali infrazioni stradali. 

Importante chiarimento viene fornito in tema di spese di accertamento addebitate al destinatario del verbale in aggiunta alla sanzione, ex art. 201, comma IV, C.d.S., precisando che “non possono rientrare tra le spese di accertamento il costo delle attività che non concorrono direttamente alla definizione della procedura inerente l’individuazione del trasgressore”, oppure la notifica del verbale di contestazione, diverse da quelle contemplate al paragrafo 5.2 delle istruzioni medesime. 

Così come non vi rientrano le spese sostenute per la gestione amministrativa, quali l’assistenza di tipo legale e il recupero del credito. 

Sul versante della lotta contro la guida in stato di ebbrezza ed alterazione da stupefacenti, e limitatamente a questi ultimi, si estende il metodo sperimentato da più di due anni (legittimato dalla Direttiva del 27 aprile 2015) in 35 province e consistente nell’utilizzo di precursori per test rapidi e, soltanto in ipotesi di esito positivo, si passa al prelevamento ematico e alla visita medica. Si richiama ad un’azione sinergica e coordinata, con ASL e Regioni, volta non solo al contrasto, bensì anche alla prevenzione sanitaria e alla rieducazione. 

La direttiva, nella sezione che riguarda l’uso dei dispositivi di ritenuta e protezione, quali cinture di sicurezza, seggiolini per bambini, caschi protettivi, evidenzia che gli allarmanti dati forniti in materia di infortunistica stradale dimostrano che in tale ambito non c’è stato un completo adeguamento delle condotte da parte dei conducenti, chiedendo quindi più controlli. “Lotta ai comportamenti che sono causa di distrazione” viene titolato il paragrafo relativo a telefonini e smartphone, invitando le forze di polizia ad intensificare i controlli, e sollecitando la promozione di condotte virtuose adeguate.

(24 luglio 2017)

Allegati:
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