La UIL PA non sottoscrive il presente accordo, pur condividendone in linea di massima l’impostazione, in quanto nell’accordo viene specificato che “tutti i compensi relativi al FPSRUP devono essere attribuiti anche a coloro che hanno ricoperto nell’anno 2014 incarichi ex artt. 17 e 18 del CCNI, mentre non spettano ai funzionari con incarico dirigenziale (a loro viene corrisposta la retribuzione di risultato) per il periodo di funzione dirigenziale svolta”.

Tale previsione non è coerente con quanto previsto dal CCNL Agenzie Fiscali che, all’art. 28 precisa: “In relazione alla corresponsione dell’indennità di posizione non sono più corrisposti al dipendente i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l’indennità di Agenzia.”
Vi è sul punto una evidente contraddizione  nella  nota  della  DCP  del  6/10/2015 (richiamata dal Direttore Provinciale) in cui nello stabilire (peraltro unilateralmente interpretando una disposizione pattizia) che si devono attribuire  tutti i compensi anche ai titolari di posizioni ex artt. 17 e 18, si escludono i funzionari con incarico dirigenziale sulla base della considerazione che essi già percepiscono la retribuzione di risultato. Retribuzione di risultato che viene  corrisposta ANCHE ai titolari di posizioni organizzative e incarichi di responsabilità  ai sensi dell’ultimo comma degli artt. 17 e 18 CCNI 2002-2005 : “…l’esito positivo della valutazione, riassumibile nei tre gradi crescenti di adeguato, più che adeguato ed eccellente, dà diritto alla corresponsione di una indennità di risultato, corrispondente, rispettivamente, al 5%, 10% e 20% della retribuzione annuale di posizione/di responsabilità.”
Pertanto se è dirimente ad escludere i funzionari con incarico dirigenziale la corresponsione della retribuzione di risultato, allora ciò vale anche per i summenzionati funzionari ex artt.17 e 18.
La posizione della UIL PA è motivata unicamente dal rispetto delle norme contrattuali, e non dall’idea che i lavoratori interessati non siano meritevoli di una maggiore retribuzione; anzi, poiché il contratto integrativo prevede che  l’indennità “omnicomprensiva”, sia variabile, da € 1500 a 8000 per l’art. 18 e dal € 2500 a 9000 per l’art. 17, la UILPA ritiene corretto corrispondere a questi  funzionari, proprio in virtù della oggettiva gravosità dell’incarico ricoperto,  l’indennità nella misura massima ad entrambe le figure: rispettivamente € 8000 ed € 9000.
L’interesse della UILPA è, si ribadisce, quello del rispetto delle previsioni contrattuali, perché con questo Accordo, si fa gravare sul fondo di tutti i lavoratori la scelta politica dell’Amministrazione di non corrispondere il meritato  maggior compenso omnicomprensivo, nella misura massima, ai funzionari ex art. 17 e 18 CCNI 2002-2005 in quanto tutta la parte eccedente i 2.500 euro dovrebbe essere a carico dell’Agenzia delle Entrate.                                                
 
Il Segretario Regionale UILPA A. E.             Il Segretario Generale UILPA Vicenza
               Aurelio Cau                                               Alessandro Sabino

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