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INFORMATIVA

Proroga  di assegnazione temporanea/trasferimento interregionali.

Facendo seguito al messaggio Hermes n. 11254 dell’11 luglio u.s., si comunica che questa Direzione centrale procederà, in caso di specifica richiesta da parte del personale interessato,  alla proroga delle assegnazioni provvisorie in corso fino al 31/12/2013.

Ulteriori nuove richieste di assegnazione temporanea saranno esaminate solamente nei casi indifferibili ed urgenti, previo parere favorevole di entrambi i Direttori regionali  interessati.

A tal proposito si fa presente che, viste le numerose istanze di assegnazione temporanea e di trasferimento interregionali, presentate soprattutto da dipendenti soggetti a vincolo di intrasferibilità quinquennale, si rende necessario impartire alcune istruzioni al fine di garantire una gestione uniforme a livello nazionale delle istanze in argomento.

L’istituto dell’assegnazione temporanea a domanda è disciplinato dall’ art. 41 del CCNL 14/2/2001 che dispone quanto segue “Gli enti, compatibilmente con le esigenze organizzative, possono autorizzare, a domanda, per gravi e comprovati motivi, l’assegnazione per non più di sei mesi del dipendente ad altra unità organizzativa, rinnovabile una sola volta senza corresponsione di indennità o rimborso spese”.

Relativamente alle domande di assegnazione temporanee, le stesse saranno quindi valutate tenendo conto delle esigenze organizzative delle strutture di appartenenza e comunque, in considerazione della natura provvisoria dell’istituto in argomento, l’assegnazione temporanea potrà essere concessa solo in presenza di gravi e documentati motivi di natura temporanea e non permanente. Pertanto, nel caso dei dipendenti neo-assunti, non potranno essere prese in considerazione istanze motivate da situazioni di fatto già esistenti al momento della sottoscrizione del contratto di assunzione e non connaturate dall’elemento della temporaneità.

Per quanto sopra, l’adozione del provvedimento di concessione o diniego dell’assegnazione temporanea rimane subordinata al rilascio del parere del Responsabile della struttura e del Direttore regionale/centrale di appartenenza nonché del Direttore regionale/centrale ricevente. L’eventuale parere negativo dovrà essere accompagnato da opportune motivazioni, evidenziando gli oggettivi impedimenti a sostegno della decisione assunta.

In caso di accoglimento dell’istanza, il dipendente sarà assegnato alla Direzione regionale di destinazione. Il Direttore regionale provvederà alla successiva  assegnazione ad una delle Strutture del territorio.

Al fine di garantire il corretto iter procedurale si richiamano gli istanti al rispetto di quanto disposto con messaggio Hermes n. 21945 del 2 ottobre 2008. Le istanze di assegnazione temporanea interregionale dovranno essere inoltrate esclusivamente in via telematica, secondo le modalità previste dal predetto messaggio, per cui non saranno prese in considerazione quelle trasmesse con modalità diverse.

Con particolare riferimento alle istanze presentate da dipendenti neoassunti, si rammenta che nei loro confronti sussiste il vincolo di intrasferibilità quinquennale sancito dall’art. 35, co. 5 bis del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, co. 230, L. 266/2005 che  dispone: 5-bis. “I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".

L’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi della norma citata, è stato, peraltro, previsto dai relativi bandi di concorso nonché espressamente dai contratti di lavoro sottoscritti dai dipendenti neo-assunti.

Considerato che il vincolo quinquennale è finalizzato ad assicurare le esigenze di espletamento del servizio secondo il principio di efficienza efficacia e buon andamento della Pubblica amministrazione (art 97 Cost), con la sottoscrizione del contratto di lavoro, i dipendenti neo-assunti si sono pertanto assunti tale obbligo (in conformità alla norma vigente).

Per quanto riguarda invece le istanze di trasferimento interregionale presentate al di fuori delle procedure di mobilità nazionale attivate attraverso appositi bandi, nel rammentare che le stesse non possono essere presentate da personale sottoposto a vincolo di intrasferibilità quinquennale, salvo nei casi previsti dalla legge di seguito illustrati, si richiamano gli istanti al rispetto delle vie gerarchiche per l’inoltro delle stesse, al fine di consentire al Responsabile della Struttura di appartenenza di esprimere il proprio parere.

Pertanto, le istanze di trasferimento, opportunamente motivate e documentate, dovranno essere trasmesse dai dipendenti interessati al Direttore regionale/centrale di appartenenza, per il tramite del Responsabile della Struttura ove il dipendente presta servizio.

Il Direttore regionale/centrale, sentito il Direttore provinciale/Responsabile di Area competente, valutate le esigenze rappresentate dal richiedente e quelle organizzative/funzionali delle Strutture interessate, provvederà a trasmettere le istanze, corredate dal proprio parere, alla Direzione centrale risorse umane – Area  “Gestione giuridica aree professionali”. L’eventuale parere sfavorevole dovrà essere opportunamente motivato, rappresentando gli oggettivi impedimenti che ostano all’accoglimento dell’istanza.

Il provvedimento di concessione o di diniego dell’assegnazione temporanea o del trasferimento sarà adottato dal Direttore centrale risorse umane, che terrà conto del predetto parere, obbligatorio ma non vincolante.

Si invitano i dipendenti interessati a non reiterare le richieste di assegnazione temporanea o trasferimento in presenza di invariate condizioni personali e lavorative, per evitare un ingiustificato aggravio nell’attività degli uffici con conseguente turbativa alla gestione corrente.

Si forniscono, infine,  alcuni chiarimenti in merito alle motivazioni maggiormente ricorrenti a sostegno delle istanze di assegnazione temporanea e di trasferimento presentate.

Art. 42 bis D.lgs. D.lgs. 151/01

L’art. 42 bis della legge 26 marzo 2001 n. 151, dispone che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche (… omissis), può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione (… omissis)”

Con riguardo alla previsione della norma ora citata, anche qualora la stessa si ritenesse applicabile ai movimenti all’interno della stessa Amministrazione, occorre precisare che le agevolazioni previste dalla norma medesima devono contemperarsi con le prioritarie esigenze organizzative e gestionali dell’Istituto. Pertanto l’interesse all’assegnazione, anche in presenza dei presupposti contemplati dalla norma in questione, cede di fronte a quello dell’amministrazione di assicurare una corretta ed efficiente organizzazione dei propri Uffici.

Art. 33 comma 5 legge 104/92

L’art. 24 della L. n. 183/2010 ha novellato la legge n. 104/1992. In particolare la predetta norma ha riformato il comma 5 dell’art. 33 prevedendo che il lavoratore che assiste un familiare disabile “ha  diritto  a  scegliere,  ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio  della  persona da assistere e non può essere trasferito senza il  suo  consenso  ad altra sede.”

Nel precisare che le agevolazioni previste dalla legge 104/92 (quindi anche quelle contemplate dall’art.33) sono a favore di disabili cui sia riconosciuto di essere in "stato di gravità"(art.3 della legge 104/92), occorre osservare come detta norma non comporti un diritto automatico alla scelta della sede da parte del lavoratore che assiste un familiare disabile. Infatti, l'inciso "ove possibile" contenuto nel corpo dell'art. 33, comma 5, è chiaro indice che il diritto di che trattasi non ha carattere assoluto, ma è condizionato alle esigenze organizzative del datore di lavoro, nonché alla sua compatibilità con l'interesse comune.

Anche in questo caso, le agevolazioni previste dalla norma devono, quindi, essere contemperate con le prioritarie esigenze organizzative e gestionali dell’Istituto, che diventano necessariamente prevalenti  laddove la privazione temporanea di una risorsa umana non garantisce più il corretto funzionamento delle attività produttive di una Sede.

Stante quanto sopra, in caso di diniego, il Direttore regionale, sentito il Responsabile della Struttura di appartenenza, dovrà opportunamente dimostrare l’esistenza delle oggettive ragioni organizzative che impediscono di dar corso alla richiesta del lavoratore.

Art. 17 legge 266/99

L’art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 stabilisce che “Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa  l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia  di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale ((...)) nonché' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso   l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.”

Tale disposizione attribuisce al dipendente pubblico, coniuge di militare trasferito di autorità, un vero e proprio diritto soggettivo al ricongiungimento. Ai fini di una esatta e coerente attuazione della normativa in questione, è necessario però che si verifichino le seguenti condizioni:

a)    trasferimento di autorità -e non quindi "a domanda" -del personale militare o dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza;

b)    necessità della convivenza del coniuge del militare trasferito;

c)    contestualità del trasferimento del coniuge con quello, disposto di autorità, del militare.

Pertanto, non potranno essere accolte istanze presentate da dipendenti il cui coniuge sia stato trasferito d’autorità anteriormente all’instaurazione del rapporto di lavoro con l’Istituto.

 

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