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Con il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, il legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 32 citato introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva  anche  di  livello  aziendale  (comma  1  ter  dell’art.  32  cit.).  In particolare, secondo questo  criterio  generale,  in  assenza  di  una  contrattazione  collettiva  che  disciplini compiutamente  il  congedo  parentale  su  base  oraria,  i  genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo  di  paga  quadrisettimanale  o  mensile  immediatamente  precedente  a quello nel corso del  quale  ha  inizio  il  congedo  parentale.  La  riforma  prevede  inoltre,  in  questa ipotesi, l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. La riforma  in  esame  ha  natura  sperimentale  ed  è  quindi  attualmente  in  vigore  per  i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi.
 
2.  Criteri di fruizione, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria

2.1 Criteri di fruizione
 
La  modalità  di  fruizione  oraria  del  congedo  parentale,  prevista  dal  novellato  art. 32 del T.U maternità/paternità,  si  aggiunge  alla  modalità  di  fruizione  su  base  giornaliera  e mensile relativamente alle quali sono state già fornite nel tempo istruzioni (si vedano in particolare le circolari n. 17 del 26 gennaio 1982 - AGO n. 138382; n. 109 del 6 giugno 2000; n. 8 del 17 gennaio 2003).
 
Rispetto  alle  modalità  già  in  uso  (giornaliera  o  mensile),  l’introduzione della modalità oraria non  modifica  la  durata  del  congedo  parentale  e  pertanto  rimangono  invariati  i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.
 
Si rammenta che, con il decreto legislativo n. 80 del 2015, è stato previsto l’ampliamento sia del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia  del  periodo  entro  il  quale  il  congedo  è  indennizzabile  a  prescindere  dalle  condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino). Su tale disposizione è stata emanata la circolare n. 139 del  17  luglio  2015.  Le  istruzioni  contenute  in  questa  circolare  trovano  quindi  applicazione anche nel caso di fruizione del congedo parentale in modalità oraria.
 
I  genitori  lavoratori  dipendenti  possono  fruire  del  congedo  parentale  nelle  diverse  modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentalepossono  alternarsi  con  giornate  lavorative  in  cui  il  congedo  parentale  è  fruito  in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.
 
In ordine alla fruizione frazionata del congedo parentale si richiamano le istruzioni a suo tempo fornite  nei  messaggi  n.  28379  del  25  ottobre  2006  e  n.  19772  del  18  ottobre 2011. Al riguardo, si rappresenta che se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento  di  attività  lavorativa  –  le  domeniche  (ed  eventualmente  i  sabati,  in  caso  di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.
 
Esempio 1:
 
genitore  dipendente  che  prende  congedo  parentale  ad  ore  in  ogni  giornata lavorativa compresa tra il 1° luglio ed il 22 luglio 2015 – le domeniche ed i sabati, in caso di settimana corta,  ricadenti  nell’arco  temporale  indicato  non  si  computano  né  si  indennizzano a titolo di congedo parentale.
 
Esempio 2:
 
lavoratrice  che  prende  congedo  parentale  dal  3  luglio  al  13  luglio  2015  con  la  seguente articolazione:  parentale  ad  ore  nella  giornata  di  venerdì’  3  luglio  –  congedo  parentale a giornata per la settimana successiva, cioè dal lunedì 6 a venerdì 10 - parentale ad ore nella giornata  di  venerdì’  13  luglio  -  le  domeniche  ed  i  sabati  compresi  nel  periodo considerato, ossia i giorni del 4 e 5 e dell’11 e 12 luglio 2015 non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.
 
Per espressa previsione di legge, qualora trovi applicazione il criterio generale  di fruizione del congedo parentale ad ore è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati  dal  T.U.  maternità/paternità.  Il  congedo  ad  ore  quindi  non  può  essere  fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U. maternità/paternità oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari ex art. 33  del  T.U.  cit.  per assistenza  ai  figli  disabili.  Risulta  invece  compatibile  la  fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse  dal  T.U.,  quali  ad  esempio  i  permessi  di  cui  all’art.33,  commi  2  e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104. Rimane fermo che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel  definire  le  modalità  di  fruizione  del  congedo  parentale  può  prevedere  diversi  criteri di compatibilità.
 
2.2 Criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale fruito su base oraria.
 
La complessità della disciplina del congedo parentale - determinata dalle differenti modalità di fruizione, dalla diversità di fonti, normativa o contrattuale (anche aziendale) che oggi possono disciplinare questo istituto, nonché dalla necessità di continuare a monitorare i limiti individuali e complessivi di fruizione ed indennizzo del congedo stabiliti dal T.U. – comporta la necessità di attuare le novità normative in argomento mediante più fasi operative.
 
In una prima fase iniziale il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.
 
Ai  fini  del  congedo  parentale  su  base  oraria,  la  contrattazione  deve  prevedere  anche l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione, la  giornata  di  congedo  parentale  si  determina  prendendo  a  riferimento  l’orario medio giornaliero  del  periodo  di  paga  quadrisettimanale  o  mensile  immediatamente  precedente a quello  nel  corso  del  quale  ha  inizio  il  congedo  parentale  (ossia  lo  stesso  periodo  preso a riferimento dal citato art. 23 per il calcolo dell’indennità). In assenza di ulteriori specificazionidi  legge,  per  orario  medio  giornaliero  si  intende  l’orario  medio  giornaliero contrattualmente previsto.
In  tale  caso,  il  congedo  orario  è  fruibile  in  misura  pari  alla  metà  di  tale  orario medio giornaliero.
 
L’introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo stesso; pertanto il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso  in  cui  la  fruizione  avvenga  in  modalità  oraria.  Al  riguardo,  l’art.  34  comma  1 del T.U. richiama  l'articolo  23  dello  stesso  T.U.,  in  forza  del  quale,  per  l’indennizzo del congedo parentale  viene  presa  a  riferimento  la  retribuzione  media  giornaliera  del  periodo  di paga quadrisettimanale  o  mensile  scaduto  ed immediatamente  precedente  a  quello  nel  corso del  quale  ha  avuto  inizio  il  congedo  parentale;  nella  base  retributiva  di  riferimento non si
computano  il  rateo  giornaliero  relativo  alla    gratifica    natalizia  o alla tredicesima mensilità e agli  altri  premi  o  mensilità  o  trattamenti  accessori  eventualmente  erogati  al genitore richiedente.
 
3.   Contribuzione figurativa.
 
Le  ore  di  congedo  parentale  -  diano  o  non  diano  diritto  all’indennità  di  cui  all’art. 34 del D.lgls.151/2001 – sono coperte da contribuzione figurativa.
 
Anche  nel  caso  di  fruizione  oraria  del  congedo  parentale,  si  applica  quanto già disposto al punto 3 della circolare numero 139/2015 e cioè che la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita  del  bambino  ovvero  fino  al  12°  anno  di  ingresso  del  minore  in  caso  di  adozione o affidamento. Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dopo il 6° anno di vita del bambino o dopo il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato si applica il comma 2 dell’art. 35 del T.U. (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti  volontari).  Tale  disposizione  si  applica  anche  per  i  periodi  di  congedo fruiti dai genitori oltre il periodo complessivo di 6 mesi (anche se fruiti entro il predetto 6° anno).
 
La  valorizzazione  della  contribuzione  figurativa  sulla  base  della  retribuzione  avviene in forza dell’art. 40 della legge 183 del 2010, cioè in base alle voci retributive ricorrenti e continuative perse per le ore di congedo.
 
La  valorizzazione  della  contribuzione  figurativa  sulla  base  della  retribuzione convenzionale avviene in forza di quanto disposto dal comma 2 dell’art.35, D.lgls.151/2001.
 
Il  beneficio  della  fruizione  oraria  del  congedo  parentale  è  finalizzato  a  conciliare  i tempi “di lavoro”  con  la  cura  della  prole.  D’altro  canto,  la  base  oraria  del  congedo, o è stabilita dalla contrattazione  collettiva  (art.  32,  comma  1-  bis  )  o    fissata  dalla  legge  con riferimento al periodo  di  paga  immediatamente  precedente  (art.32,  comma  1-ter  del D.lgls.151/2001 ).
Tutto ciò implica che la modalità oraria di fruizione del congedo sia concepibile esclusivamente nel  corso  del  rapporto  di  lavoro  e  che  dunque  sia  esclusa l’applicazione “su base oraria” del riscatto  dei  periodi  corrispondenti  fuori  dal  rapporto  di  lavoro  di  cui  al comma 5 dell’art.35, D.lgs.151/2001.
 
4.   Modalità operative
 
Presentazione della domanda di congedo parentale ad ore
 
Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo parentale, secondo i presupposti di legge  già  noti,  richiede  il  congedo  al  datore  di  lavoro  ed  all’Istituto,  ai  fini  del trattamento economico e previdenziale.
 
Nella  fase  transitoria,  la  richiesta  all’Istituto  è  presentata  mediante un’apposita domanda on line,  che  è  diversa  dalla  domanda  telematica  in  uso  per  la  richiesta del congedo parentalegiornaliero o mensile. Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il genitore intende fruire  il  congedo  parentale  in  modalità  giornaliera  e/o  mensile  ed  in  modalità  oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on line.
 
Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore dichiara:
 
--  se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale  previsto  dall’art.  32  del  T.U.  (si  rammenta  che  in  questo  caso la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell’orario medio giornaliero);
--  il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura infatti prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere;
--  il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.
 
Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale ad ore sono presentate secondo le seguenti istruzioni:
 
--    la  domanda  è  presentata  in  relazione  a  singolo  mese  solare.  Quindi,  ad  esempio,  se  si intende  fruire  di  congedo  parentale  ad  ore,  sia  nel  mese  di  luglio  sia  nel mese di agosto, dovranno  essere  presentate  due  distinte  domande,  una  per  ciascun  mese,  seguendo la procedura semplificata “Nuovo periodo” descritta nel successivo paragrafo;
--    la  domanda  di  congedo  può  riguardare  anche  giornate  di  congedo  parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa.
 
A regime, analogamente a quanto avviene attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni, la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all’Istituto prima dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione; su tale regola non incidono i nuovi termini di preavviso previsti dall’art. 32, comma 3, del T.U. maternità/paternità per la richiesta del congedo parentale al datore di lavoro. Si rammenta che, salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in  caso  di  richiesta  di  congedo  parentale  mensile  o  giornaliero,  e  non  inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario (art. 32, comma 3, T.U.).
 
Esempio 1
 
In base alla contrattazione collettiva, una giornata di congedo parentale è equivalente a 6 ore – il genitore che intende fruire di congedo parentale per 2 giornate (pari a 12 ore di assenza dal  lavoro)  dal  14.09.2015  al  22.09.2015  dovrà  indicare  2  giornate  nel  predetto arco temporale. La fruizione del congedo avverrà secondo le modalità indicate dalla contrattazione.
 
Esempio 2
 
Assenza di contrattazione collettiva - la giornata media lavorativa è pari ad 8 ore – il genitore intende fruire di 5 giorni di congedo parentale in modalità oraria, 2 nel mese di gennaio e 3 nel mese di febbraio – il genitore presenta la domanda per il mese di gennaio specificando n. 2 giornate e il periodo all’interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore. Per il mese di febbraio, il genitore, a partire dalla domanda già presentata, attiva la funzione “Nuovo periodo” indicando per questo mese n. 3 giornate e il periodo all’interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore.
 
5.  Istruzioni procedurali
 
Per la previsione di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, del decreto legislativo 80 del 2015 e quindi per  il  carattere  attualmente  sperimentale  della  misura  per  l’anno  2015,  tenuto conto della complessità della materia, della pluralità di tipologie di rapporto di lavoro alla quale si applica nonché  dell’estrema  variabilità  della  durata  delle  giornate  lavorative  anche  nell’ambito della stessa  tipologia  di  lavoratore  e  della  diversa  articolazione  con  la  quale  si  può esplicitarel’attività  lavorativa  (esempio  part  time  orizzontale  o  verticale)  è  necessario  procedere  con un’approfondita analisi di tutte le possibili casistiche.
 
Nelle  more  di  tali  ulteriori  e  necessari  approfondimenti  amministrativi,  e  delle conseguenti implementazioni  informatiche  che  ne  deriveranno,  l’Istituto  rende  disponibile  sul proprio sito l’applicazione  per  consentire  ai  lavoratori  di  presentare  la  domanda di congedo parentale su base oraria e fornisce le prime indicazioni ai datori di lavoro sulle modalità di conguaglio della prestazione.
 
Per consentire un immediato controllo sui limiti individuali e complessivi, sia di fruizione sia di indennizzo, previsti dalla legge, in una prima fase sono state individuate le modalità operative sotto  descritte  per  la  presentazione  della  domanda,  l’invio  dei  flussi  Uniemens  e dei relativi conguagli.
 
In  una  seconda  fase,  qualora  confermata  come  definitiva  la  disciplina  della misura sperimentale,  le  modalità  operative  saranno  integrate  per  consentire  una  gestione  delle domande e dei flussi Uniemens anche con il dettaglio orario.
 
5.1 Modalità di presentazione della domanda telematica
 
L’applicazione  per  la  presentazione  all’Istituto  delle  domande  di  congedo parentale su base oraria è stata inserita all’interno del gruppo di servizi denominati “Domande di maternità on line”.

L’acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali:
 
WEB:il  servizio  è  disponibile  tra  i  servizi  OnLine  dedicati  al  Cittadino  presenti sul sito dell’INPS  (www.inps.it);  in  particolare,  una  volta  effettuato  l’accesso  tramite  PIN, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, “Maternità”, “Acquisizione domanda”;
CONTACT  CENTER  INTEGRATO:contattando  il  numero  verde  803164,  gratuito  da  rete fissa,  o  il  numero  06164164  da  telefono  cellulare.  In  questo  caso,  il  servizio  è a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici;
PATRONATI: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
 
I  documenti  utili  per  l’istruttoria  della  domanda  di  congedo  parentale  vanno allegati telematicamente  seguendo  le  istruzioni  indicate  nella  procedura.  Tali  documenti, differenti a seconda dell’evento trattato, sono quelli previsti per le domande di congedo parentale a mesi e/o giornate, indicati anche nell’ambito della procedura on line (a titolo esemplificativo, in caso di domanda di congedo parentale presentata per figlio adottato, al fine di accelerare i tempi dell’istruttoria, il genitore ha la possibilità di allegare la sentenza di adozione).
 
Si precisa che anche per tali tipologie di domande, sarà necessario che il cittadino sia dotato di PIN  di  tipo  dispositivo.  In  caso  di  PIN  non  dispositivo,  sarà  comunque possibile accedere al servizio  e  acquisire  la  domanda,  ma  la  stessa  verrà  istruita  solo  a  seguito dell’avvenuto “rafforzamento” del PIN.
 
Anche l’acquisizione della domanda di congedo parentale su base oraria prevede la possibilità che il richiedente possa acquisire la specifica domanda in modo parziale, in tempi diversi, e di ufficializzarne  la  trasmissione  in  modo  esplicito  solo  alla  fine  del  processo,  momento  in  cui viene assegnato un numero di protocollo e una ricevuta di presentazione per la domanda.
 
Per agevolare la presentazione di domande di congedo parentale a ore successive alla prima, l’applicazione consente inoltre le seguenti possibilità:
 acquisizione  di  una  nuova  domanda  avente  le  stesse  caratteristiche  di una domanda di congedo  parentale  su  base  oraria  già  presentata  (funzione  di  “Replica”);  La funzione consente  quindi  di  ripercorrere  l’intera  domanda  replicata  per  modificarne  le parti di interesse.
 
acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova domanda, indicando solamente  il  numero  di  giornate  intere  da  fruire  su  base  oraria  all’interno di un nuovo periodo (funzione “Nuovo periodo”). La funzione consente quindi di inserire direttamente un  nuovo  periodo  all’interno  della  domanda  replicata  senza  necessità  di ripercorrere le pagine relative ad altri dati.
 
5.2 Flusso delle denunce Uniemens e conguagli
 
Nella prima fase di applicazione, ai fini dell’esposizione nel flusso delle denunce Uniemens dei periodi di congedo parentale fruiti su base oraria, è stato istituito un nuovo <CodiceEvento>:
“MA0” (MA zero) avente il significato di “periodi di congedo parentale disciplinati dall’art. 32 del  D.  Lgs.  N.  151/2001,  usufruiti  su  base  oraria”.  Le  informazioni  tecniche  per  la valorizzazione  del  nuovo  elemento  saranno  comunicate  dall’Istituto  secondo  le consuete modalità.
 
A  regime,  qualora  confermata  come  definitiva  la  disciplina  della  misura  sperimentale, e comunque non oltre il primo semestre del 2016, il sistema Uniemens consentirà una completa gestione  del  flusso  informativo  relativo  al  congedo  fruito  dal  lavoratore  con  il  dettaglio  di numero di ore di congedo fruite nel giorno.
 
Per il conguaglio della indennità di congedo parentale su base oraria anticipate al lavoratore, dovrà  essere  valorizzato  nell’elemento  <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>,  il  nuovo codice causale “L062”  avente  il  significato  di  “indennità  di  congedo  parentale  facoltativo  fruito  su base oraria”; nell’elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.
 
Il flusso Uniemens sarà integrato con ulteriori elementi informativi che consentiranno al datore di  lavoro  di  tramettere  all’Istituto  una  più  compiuta  descrizione  del  congedo  fruito dal lavoratore: in particolare, saranno esposte, nell’elemento <NumOreEvento> le ore di congedo fruite nel giorno espresso in centesimi.
 
Si  rammenta  che  il  congedo  parentale  è  fruibile  in  costanza  di rapporto di lavoro con diritto alla  retribuzione.  Il  congedo  non  è  pertanto  fruibile  ed  indennizzabile oltre la cessazione del rapporto di lavoro ed in generale nelle giornate in cui non sussista l’obbligo di prestare attività lavorativa.
 
Il Dirigente Generale Vicario
        Crudo

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